Il Diritto Internazionale Umanitario

Croce Rossa Italiana

Il Diritto Internazionale UmanitarioIl Diritto Internazionale Umanitario (D.I.U.) , anche chiamato “diritto umanitario”, rappresenta una branca del diritto internazionale pubblico e comprende l’insieme dei trattati internazionali e delle regole consuetudinarie che, in situazione di conflitto armato, tutelano le persone che non prendono parte alle ostilità (come, ad esempio, un membro della popolazione civile) o che non sono più in grado di prendere parte alle ostilità (come, ad esempio, un combattente ferito).

In particolare, le norme che costituiscono la base del D.I.U. forniscono una serie di principi tutti finalizzati a limitare gli effetti drammatici di un evento bellico: da un lato vengono identificati i “soggetti attivi” del conflitto, cioè coloro che possono legittimamente compiere atti di violenza bellica; dall’altro vengono individuati i “soggetti protetti”, ossia le persone, i beni e i luoghi che devono essere preservati dagli effetti delle ostilità; inoltre, viene limitato il diritto delle Parti belligeranti di scegliere i mezzi e i metodi del combattimento e viene regolata la condotta dei belligeranti verso i neutrali.

Origini ed evoluzione del D.I.U.

Il D.I.U., come molti altri campi del sociale e dell’economia, vede spesso coincidere le principali fasi del suo sviluppo con il verificarsi di grandi eventi di carattere bellico.

La data fondamentale di evoluzione della materia è il 22 Agosto 1864, quando nella Prima Convenzione di Ginevra, intitolata “Convenzione per il miglioramento della sorte dei soldati feriti degli eserciti in campagna”, viene dichiarato che i feriti sul campo di battaglia, il personale ed il materiale sanitario devono essere considerati come neutrali e protetti da un segno distintivo comune a tutte le parti coinvolte. Tale simbolo viene identificato in una croce rossa in campo bianco. Nasce così il Movimento Internazionale della Croce Rossa.

Gli eventi bellici successivi (guerra franco-prussiana del 1870-71, Prima Guerra mondiale, Seconda Guerra mondiale) determinano una serie di evoluzioni del D.I.U.

Nel 1949, alla luce dei tragici eventi della Seconda Guerra mondiale, vengono firmate le quattro Convenzioni di Ginevra, che costituiscono l’attuale quadro normativo di riferimento. Esse sono:

  • la “Convenzione (I) per il miglioramento delle condizioni dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna”;
  • la “Convenzione (II) per il miglioramento delle condizioni dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate sul mare”;
  • la “Convenzione (III) relativa al trattamento dei prigionieri di guerra”;
  • la “Convenzione (IV) relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra”.

Le quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 trovano la loro applicazione quando si realizza un conflitto armato di tipo “internazionale” in senso classico, cioè tra due o più Stati. Grazie alla presenza di un articolo comune a tutte e quattro le Convenzioni – l’articolo 3 – sono previste anche delle protezioni minime a favore delle vittime di un conflitto armato che “non presenti carattere internazionale” e che scoppiasse sul territorio di uno degli Stati firmatari le Convenzioni.

Successivamente, a causa del presentarsi con sempre maggiore frequenza di tipologie di conflitto che non rientrano nella definizione tradizionale di “guerra tra Stati”, comprese le guerre coloniali, si è resa necessaria la stesura di due protocolli aggiuntivi alle Convenzioni del 1949, che vengono siglati l’8 giugno 1977:

  • il “Protocollo (I) sulla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 1949”, che amplia e ridefinisce la nozione di “conflitto armato internazionale” comprendendovi anche “i conflitti armati nei quali i popoli lottano contro la dominazione e l’occupazione straniera e contro i regimi razzisti, nell’esercizio del diritto dei popoli di disporre di se stessi”;
  • il “Protocollo (II) sulla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali, aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 1949”, che definisce con maggiore precisione ed estensione i principi fondamentali di protezione richiamati nell’articolo 3 comune a tutte e quattro le Convenzioni del 1949, collocandone l’applicazione in quelle situazioni di conflitto che non rientrano nella definizione di conflitti internazionali, così come è data nel primo Protocollo del 1977.