{"id":157,"date":"2017-08-02T15:32:54","date_gmt":"2017-08-02T15:32:54","guid":{"rendered":"http:\/\/www.criroma5.it\/cm5rm\/?page_id=157"},"modified":"2026-09-21T16:36:06","modified_gmt":"2026-09-21T16:36:06","slug":"il-diritto-internazionale-umanitario","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.criroma5.it\/cm5rm\/home\/cose-la-cri\/il-diritto-internazionale-umanitario\/","title":{"rendered":"Il Diritto Internazionale Umanitario"},"content":{"rendered":"\n<div class=\"wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-7387b849 wp-block-columns-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\" style=\"flex-basis:33.33%\"><div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"alignleft is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"195\" height=\"129\" src=\"https:\/\/www.criroma5.it\/cm5rm\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/diu.png\" alt=\"Il Diritto Internazionale Umanitario\" class=\"wp-image-158\" style=\"width:206px;height:auto\"\/><\/figure>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\" style=\"flex-basis:66.66%\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><span style=\"color: #000000;\">Il <span style=\"color: #ff0000;\"><strong>Diritto Internazionale Umanitario (D.I.U.)<\/strong><\/span> , anche chiamato \u201cdiritto umanitario\u201d, rappresenta una branca del diritto internazionale pubblico e comprende l&#8217;insieme dei trattati internazionali e delle regole consuetudinarie che, in situazione di conflitto armato, tutelano le persone che non prendono parte alle ostilit\u00e0 (come, ad esempio, un membro della popolazione civile) o che non sono pi\u00f9 in grado di prendere parte alle ostilit\u00e0 (come, ad esempio, un combattente ferito).<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><span style=\"color: #000000;\">In particolare, le norme che costituiscono la base del D.I.U. forniscono una serie di principi tutti finalizzati a limitare gli effetti drammatici di un evento bellico: da un lato vengono identificati i &#8220;soggetti attivi&#8221; del conflitto, cio\u00e8 coloro che possono legittimamente compiere atti di violenza bellica; dall&#8217;altro vengono individuati i &#8220;soggetti protetti&#8221;, ossia le persone, i beni e i luoghi che devono essere preservati dagli effetti delle ostilit\u00e0; inoltre, viene limitato il diritto delle Parti belligeranti di scegliere i mezzi e i metodi del combattimento e viene regolata la condotta dei belligeranti verso i neutrali.<\/span><\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading has-accent-color has-text-color has-link-color wp-elements-a093a4dabd939c466008650f79400d5e\"><strong>Origini ed evoluzione dei D.I.U.<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><span style=\"color: #000000;\">Il D.I.U., come molti altri campi del sociale e dell&#8217;economia, vede spesso coincidere le principali fasi del suo sviluppo con il verificarsi di grandi eventi di carattere bellico.<\/span><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><span style=\"color: #000000;\">La data fondamentale di evoluzione della materia \u00e8 il 22 Agosto 1864, quando nella Prima Convenzione di Ginevra, intitolata &#8220;Convenzione per il miglioramento della sorte dei soldati feriti degli eserciti in campagna&#8221;, viene dichiarato che i feriti sul campo di battaglia, il personale ed il materiale sanitario devono essere considerati come neutrali e protetti da un segno distintivo comune a tutte le parti coinvolte. Tale simbolo viene identificato in una croce rossa in campo bianco. Nasce cos\u00ec il Movimento Internazionale della Croce Rossa.<\/span><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><span style=\"color: #000000;\">Gli eventi bellici successivi (guerra franco-prussiana del 1870-71, Prima Guerra mondiale, Seconda Guerra mondiale) determinano una serie di evoluzioni del D.I.U.<\/span><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><span style=\"color: #000000;\">Nel 1949, alla luce dei tragici eventi della Seconda Guerra mondiale, vengono firmate le quattro Convenzioni di Ginevra, che costituiscono l&#8217;attuale quadro normativo di riferimento. Esse sono:<\/span><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><span style=\"color: #000000;\">la &#8220;<em>Convenzione (I) per il <strong>miglioramento delle condizioni <\/strong>dei feriti e dei malati delle forze armate in <strong>campagna<\/strong><\/em>&#8220;;<\/span><\/li>\n\n\n\n<li><span style=\"color: #000000;\">la &#8220;<em>Convenzione (II) per il <strong>miglioramento delle condizioni<\/strong> dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate sul <strong>mare<\/strong><\/em>&#8220;;<\/span><\/li>\n\n\n\n<li><span style=\"color: #000000;\">la &#8220;<em>Convenzione (III) relativa al trattamento dei <strong>prigionieri di guerra<\/strong><\/em>&#8220;;<\/span><\/li>\n\n\n\n<li><span style=\"color: #000000;\">la &#8220;<em>Convenzione (IV) relativa alla protezione delle <strong>persone civili <\/strong>in tempo di guerra<\/em>&#8220;.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><span style=\"color: #000000;\">Le quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 trovano la loro applicazione quando si realizza un conflitto armato di tipo &#8220;internazionale&#8221; in senso classico, cio\u00e8 tra due o pi\u00f9 Stati. Grazie alla presenza di un articolo comune a tutte e quattro le Convenzioni &#8211; l&#8217;articolo 3 &#8211; sono previste anche delle protezioni minime a favore delle vittime di un conflitto armato che &#8220;non presenti carattere internazionale&#8221; e che scoppiasse sul territorio di uno degli Stati firmatari le Convenzioni.<\/span><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><span style=\"color: #000000;\">Successivamente, a causa del presentarsi con sempre maggiore frequenza di tipologie di conflitto che non rientrano nella definizione tradizionale di &#8220;guerra tra Stati&#8221;, comprese le guerre coloniali, si \u00e8 resa necessaria la stesura di due protocolli aggiuntivi alle Convenzioni del 1949, che vengono siglati l&#8217;8 giugno 1977:<\/span><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><span style=\"color: #000000;\">il &#8220;<em>Protocollo (I) sulla protezione delle vittime dei <strong>conflitti armati internazionali,<\/strong> aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 1949<\/em>&#8220;, che amplia e ridefinisce la nozione di &#8220;conflitto armato internazionale&#8221; comprendendovi anche &#8220;i conflitti armati nei quali i popoli lottano contro la dominazione e l&#8217;occupazione straniera e contro i regimi razzisti, nell&#8217;esercizio del diritto dei popoli di disporre di se stessi&#8221;;<\/span><\/li>\n\n\n\n<li><span style=\"color: #000000;\">il &#8220;<em>Protocollo (II) sulla protezione delle vittime dei <strong>conflitti armati non internazionali,<\/strong> aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 1949<\/em>&#8220;, che definisce con maggiore precisione ed estensione i principi fondamentali di protezione richiamati nell&#8217;articolo 3 comune a tutte e quattro le Convenzioni del 1949, collocandone l&#8217;applicazione in quelle situazioni di conflitto che non rientrano nella definizione di conflitti internazionali, cos\u00ec come \u00e8 data nel primo Protocollo del 1977.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Diritto Internazionale Umanitario (D.I.U.) , anche chiamato \u201cdiritto umanitario\u201d, rappresenta una branca del diritto internazionale pubblico e comprende l&#8217;insieme dei trattati internazionali e delle regole consuetudinarie che, in situazione di conflitto armato, tutelano le persone che non prendono parte alle ostilit\u00e0 (come, ad esempio, un membro della popolazione civile) [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":143,"parent":4026,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_themeisle_gutenberg_block_has_review":false,"footnotes":""},"class_list":["post-157","page","type-page","status-publish","has-post-thumbnail","hentry"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.criroma5.it\/cm5rm\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/157","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.criroma5.it\/cm5rm\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.criroma5.it\/cm5rm\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.criroma5.it\/cm5rm\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.criroma5.it\/cm5rm\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=157"}],"version-history":[{"count":10,"href":"https:\/\/www.criroma5.it\/cm5rm\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/157\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6081,"href":"https:\/\/www.criroma5.it\/cm5rm\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/157\/revisions\/6081"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.criroma5.it\/cm5rm\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/4026"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.criroma5.it\/cm5rm\/wp-json\/wp\/v2\/media\/143"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.criroma5.it\/cm5rm\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=157"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}